I rapporti fra il sistema 231 e il nuovo codice dei contratti pubblici: Indice di affidabilità
Nuove ipotesi di esclusione per i reati elencati nel d.lgs. n. 231/01
Con il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) diventa essenziale per gli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche il corretto funzionamento del sistema 231.
Infatti la responsabilità amministrativa delle imprese si inserisce oggi in maniera significativa nella disciplina delle cause di esclusione dalle gare.
Non solo, come nel precedente codice, sono esclusi dalle gare, per determinati gravi reati, gli operatori economici destinatari, in qualità di persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 231/01, di una condanna definitiva, o comunque destinatari del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ma possono essere esclusi, in quanto sintomatico di un illecito professionale grave, gli operatori economici a cui sia stato anche solo contestato uno dei tanti c.d. reati-presupposto del d.lgs. 231/01.
Peraltro è confermata, in caso di attestazione del modello 231, la riduzione dell’importo della garanzia per la partecipazione alla gara, con una estensione dell’operatività di questa previsione a tutti gli operatori economici e non solo a quelli che svolgono servizi e forniture.
Misure di self cleaning e affidabilità delle imprese
Allo stesso tempo, il nuovo codice dei contratti pubblici attribuisce all’operatore economico la possibilità di fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la propria affidabilità, e così di non essere escluso dalla procedura d’appalto.
Se l’operatore economico, infatti, dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze collaborando con le autorità investigative, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti - qui interviene in soccorso un adeguato sistema 231 - è ben possibile che la stazione appaltante non proceda con l’esclusione.
Pertanto diventano fondamentali quelle misure di self cleaning che consentono agli operatori economici di darsi un’ulteriore chance in termini di affidabilità agli occhi delle pubbliche amministrazioni.
Si consideri che, sempre in base al nuovo codice, verrà istituito presso l’ANAC un sistema digitale di monitoraggio dell’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, del rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
SCOA è ben lieta di fornire la propria consulenza ed assistenza alle imprese che già operano o che intendono operare nei rapporti con la pubblica amministrazione per verificare se il loro assetto 231 sia adeguato a rispettare le nuove regole per la partecipazione alle gare pubbliche e per adottare le giuste misure tese alla diminuzione del rischio e al miglioramento del proprio indice di affidabilità.