Le nuove regole del Fondo di Garanzia per le PMI
Dal 15 marzo 2019 si apre una nuova stagione per il Fondo di Garanzia delle PMI. Lo strumento, nato per favorire l’accesso al credito bancario delle imprese di minore dimensione e dei professionisti, offre una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi da Banche, Società di leasing e altri intermediari finanziari. Le modiche introdotte dalla riforma sono rilevanti e riassumibili in due filoni principali:
1) le modalità di intervento: garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia. La garanzia diretta viene concessa dallo Stato su richiesta dei soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) per lo sviluppo delle PMI. In caso di insolvenza dell’azienda, l’istituto finanziario sarà risarcito dal Fondo pubblico o direttamente dallo Stato. La controgaranzia è la garanzia prestata dal Fondo su richiesta dei soggetti garantiti (Confidi e altri Fondi di Garanzia). In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi che si occupa dell’invio della domanda di controgaranzia al Fondo Centrale. La Riassicurazione, infine, dà luogo al reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori. Queste ultime due misure possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria;
2) il modello di rating: la valutazione si basa ora sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie con una classificazione in 5 classi di merito su 2 moduli (modulo economico-finanziario e modulo andamentale basato sui dati della Centrale Rischi ed, eventualmente, su quelli di uno o più Credit Bureau).
Vengono inoltre riorganizzate le misure di copertura e di importo massimo garantito e introdotte delle operazioni a rischio tripartito per le quali è prevista un'equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, soggetto garante e Fondo.
Con le nuove regole, quindi, le coperture riconosciute dal Fondo dipendono dalla classe di rating, dalla durata e dalla tipologia dell’operazione finanziaria con l’obiettivo di fornire una garanzia piena alle imprese più rischiose che hanno, dunque, maggiori difficoltà ad accedere al credito. Per questo, la garanzia non sarà uguale per tutte le imprese (80% del finanziamento) come avveniva in passato, ma dipenderà dalla classe di rating. Solo per i finanziamenti finalizzati a coprire gli investimenti, la garanzia sarà sempre all’80% a prescindere da quale sia il rating.
Un contributo specifico è dedicato alle start up, beneficiarie della garanzia solo se le richieste di ammissione sono relative a operazioni finanziarie volte alla realizzazione di un programma di investimento e se i mezzi propri versati sono pari almeno al 25% dell’importo del programma di investimento.
Si ricorda, infine, che per accedere al Fondo le PMI devono avere un massimo di 250 collaboratori e un fatturato che non superi i 50 milioni di euro, devono essere iscritte alla camera di commercio, operare su territorio italiano e hanno l’obbligo di presentare gli ultimi due bilanci depositati. Sono ritenuti requisiti fondamentali: la regolarità contributiva, l’assenza di procedure di liquidazione e l’assenza di problematiche bancarie. Possono accedere allo strumento anche i professionisti, ovvero i freelance iscritti agli ordini o alle associazioni professionali presenti nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e i Consorzi, le società di servizio alle PMI e le società consortili miste (legge 317/91). Il Fondo può concedere fino a un massimo di 2.5 milioni di Euro.