Decreto bilanci: come trattare i costi di ricerca e pubblicità di anni precedenti e ancora non ammortizzate?
Decreto bilanci: come trattare le capitalizzazioni dei costi di ricerca e pubblicità effettuate negli anni precedenti e ancora non interamente ammortizzate?
La nuova normativa in materia di principi contabili nazionali (D.Lgs. n. 139/2015, cosiddetto Decreto Bilanci) vieta la capitalizzazione dei costi di ricerca e di pubblicità. La relativa voce nello schema di stato patrimoniale (B.I.2) infatti è stata modificata in “costi di sviluppo”, eliminando ogni riferimento alla ricerca e alla pubblicità (art. 2424 c.c.).
A partire dal 1 gennaio 2016 pertanto i costi di ricerca e pubblicità dovranno essere spesati nel conto economico dell’esercizio di sostenimento. Rimane invece la possibilità di capitalizzare le spese di sviluppo per un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile (al massimo 5 anni, salvo casi eccezionali). Il Decreto Bilanci non ha previsto disposizioni transitorie, tuttavia il nuovo OIC 24, che recepisce le novità introdotte dal cosiddetto Decreto Bilanci, contiene alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di transizione dal 2015 al 2016 (par. 95 e successivi).
I costi di pubblicità capitalizzati prima del 2016, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento (par. 40-42), potranno essere riclassificati in sede di prima applicazione tra i costi di impianto e ampliamento (voce B.I.1) e dunque mantenuti nell’attivo patrimoniale. Si deve trattare dunque di costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase di start-up o quella di accrescimento della capacità operativa. Inoltre ci deve essere un rapporto di causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio che dagli stessi la società si attende. Viceversa, i costi di pubblicità che in sede di prima applicazione non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, dovranno essere eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti dovranno essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori e imputati a patrimonio netto (par. 95), evitando dunque un impatto diretto sul conto economico.
I costi di ricerca capitalizzati precedentemente al 2016, in sede di prima applicazione, potranno continuare ad essere iscritti tra i costi di sviluppo (voce B.I.2) in presenza di specifiche condizioni (par. 48). In particolare i costi devono essere:
- relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.
Anche in questo caso, se non sono rispettati i suddetti requisiti, i costi di ricerca devono essere eliminati dalla voce B.I.2 dello stato patrimoniale e gli effetti devono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 (par. 96).