Decreto Bilanci 2015: cosa comunicherà agli stakeholder il vostro bilancio 2016?

Decreto Bilanci 2015: cosa comunicherà agli stakeholder il vostro bilancio 2016?

Il “Decreto Bilanci” prevede, già a partire dalla redazione del bilancio del corrente esercizio, un diverso modo di classificare alcune voci di bilancio, nuove modalità di rappresentazione delle operazioni e maggiori informazioni di dettaglio. Cambieranno in maniera automatica i più importanti indici di bilancio. Quale sarà l’impatto per un lettore esterno dei vostri dati aziendali?

Il bilancio aziendale rappresenta il principale strumento mediante il quale l’azienda comunica i dati salienti della sua gestione economica e finanziaria a tutti gli stakeholder: banche, fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori attuali e potenziali, oltre che, inevitabilmente, ai competitor. Il corretto utilizzo di questo strumento di comunicazione – in particolare la definizione di un opportuno equilibrio tra la completezza e correttezza dell’informazione fornita, e la tutela di dati strategici sensibili – richiede un’attenta valutazione da parte dell’imprenditore: l’eccessiva parsimonia delle informazioni fornite può risultare controproducente quanto l’eccessivo dettaglio.

Il raggiungimento di questo delicato equilibrio diventa particolarmente importante alla luce dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 del D.Lgs. n. 139/2015, il cosiddetto “Decreto Bilanci”. Tale decreto, che ha recepito la Direttiva UE 34/13, avvicina ulteriormente gli schemi di bilancio, i principi di redazione e i criteri di valutazione utilizzati in Italia ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards – IAS), che già vengono richiesti dagli investitori nel caso di aziende italiane quotate ma che sono spesso guardati con una certa diffidenza da molte aziende meno strutturate.

 

Decreto Bilanci: cambia la comunicazione tra impresa e stakeholder

Per quanto possano sembrare aspetti molto “tecnici”, piuttosto distanti dalla gestione aziendale quotidiana, le novità introdotte dal Decreto Bilanci hanno un impatto sui dati contabili e di conseguenza sull’informativa che fornisce il bilancio, e coinvolgono quindi le strategie e le politiche aziendali. Le nuove disposizioni avranno effetti importanti sulla lettura del bilancio da parte dei soggetti terzi, in prima istanza, gli istituti di credito, sia in termini di valutazione “qualitativa” del bilancio sia in termini della fornitura dei parametri quantitativi (indici) che vanno ad alimentare i vari modelli di rating bancario in uso. E’ fondamentale, soprattutto nel primo anno di applicazione dei nuovi criteri, che le eventuali discontinuità in questi valori vengano chiaramente spiegate a chi legge il bilancio aziendale.

Ecco quindi alcune delle principali modifiche introdotte a seguito dell'approvazione del Decreto Bilanci e il loro impatto immediato su indici e indicatori. Per quanto riguarda gli indicatori di redditività (principalmente margine MOL/EBITDA, reddito operativo/EBIT, utile netto) sottolineiamo:

  • L’abrogazione dell’area straordinaria e dei conti d’ordine. I componenti positivi e negativi eccezionali (cioè non ricorrenti) dovranno essere invece riclassificati alle voci A5 e B14 del Conto Economico; questa disposizione avrà un impatto importante sul calcolo dell’EBIT e dell’EBITDA che potrebbero risultare indici di bilancio scarsamente rappresentativi della gestione caratteristica ordinaria proprio a causa di questa diversa classificazione. L’utilizzo obbligatorio della Nota Integrativa per fornire un dettaglio di queste componenti può consentire al lettore del bilancio una riclassificazione e analisi più accurata ed efficace, ma deve sottostare ad alcune regole (leggi la risposta dell'Esperto su questo tema).
  • Le spese di ricerca di base e applicata e i costi di pubblicità, che dal 1° gennaio 2016 verranno imputati tutti a Conto Economico; questo evidentemente comporterà un impatto sul margine operativo lordo e sul risultato di esercizio.
  • Verranno inserite le voci a Stato Patrimoniale e Conto Economico relative alle c.d. società consorelle, ovvero le imprese sottoposte al controllo della medesima controllante. Questo dettaglio consentirà di individuare in via immediata anche i rapporti con le altre imprese del gruppo, diverse da controllate e collegate, così da approfondire criticamente le relative voci, non sempre scaturenti solo da rapporti commerciali.
  • Anche il nuovo criterio di ammortamento dell’avviamento avrà un impatto sul risultato di esercizio. Verrà applicato il concetto di vita utile e, solo nel caso in cui la vita utile non sia stimabile, l’avviamento verrà ammortizzato in un periodo non superiore ai 10 anni.
  • Altre modifiche previste – quali l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, e l’obbligo di valutare al fair value sia gli strumenti finanziari derivati di copertura che speculativi, impatteranno, anche se in maniera meno prevedibile, sull’entità degli oneri e dei proventi finanziari e quindi sul risultato aziendale. In particolare per quanto riguarda i derivati, potrebbero emergere importanti perdite finanziarie con effetti penalizzanti sui principali indici di redditività, solvibilità e solidità patrimoniale.

Per quanto riguarda invece lo Stato Patrimoniale, ci sono diverse modifiche introdotte dal Decreto Bilanci che tendono a diminuire il patrimonio netto aziendale, con conseguente impatto negativo sugli indici patrimoniali:

  • è prevista una nuova classificazione in bilancio delle azioni proprie nella “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” a riduzione del patrimonio netto, anziché con iscrizione nell’attivo e contestuale vincolo ad una riserva, come previsto fino al 31 dicembre 2015. Questa modifica rende palese la stima dell’attivo che un attento valutatore avrebbe comunque già effettuato mediante il processo di riclassificazione dei dati di bilancio.
  • I nuovi criteri di contabilizzazione che non prevedono più l’iscrizione in bilancio dei costi di ricerca (di base e applicata) e dei costi di pubblicità si applicheranno con effetto retroattivo. Pertanto i costi già iscritti nell’attivo dovranno essere eliminati dal Patrimonio Netto; solo se soddisfano alcuni requisiti specifici (leggi la risposta dell’Esperto su questo tema) i costi capitalizzati in passato potranno proseguire con il piano di ammortamento previsto.

Rendiconto Finanziario obbligatorio per chi presenta il bilancio ordinario

Oltre alle modifiche che riguardano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, viene reso obbligatorio come documento autonomo nel fascicolo di bilancio il Rendiconto Finanziario. Questo rappresenta un’innovazione informativa importante perché contribuisce a fornire una migliore valutazione della situazione finanziaria di una società o di un Gruppo. Finora spesso trascurato, il Rendiconto Finanziario evidenzia come ciascuna area della gestione ha contribuito ad incrementare o ridurre i flussi finanziari, ed è determinante nella valutazione che un soggetto esterno fa dei risultati prodotti da un’azienda: aldilà del risultato di conto economico, il rendiconto finanziario rende esplicito il risultato di gestione in termini di impatto sulla cassa “generata” o “bruciata” dall’azienda. E’ uno strumento che merita quindi grande attenzione nel momento di redazione del bilancio.

Come assicurare quindi che le novità del Decreto Bilanci non abbiano un impatto negativo sulle valutazioni esterne della propria azienda? Due sono gli aspetti da considerare:

  • innanzitutto, una piena e tempestiva consapevolezza delle modifiche che avranno maggiore impatto sul proprio bilancio consentirà all’azienda di valutare la migliore modalità di applicazione per il bilancio 2016 e per il bilancio 2015, che per assicurare la piena comparabilità dovrà essere anch’esso esposto secondo i nuovi criteri;
  • in secondo luogo, l’attenzione deve essere più che mai focalizzata sulla redazione della Nota Integrativa e la Relazione di Gestione, con l’obiettivo di fare emergere i punti di forza dell’azienda e consentire al lettore una corretta riclassificazione del bilancio.

Su questo punto, in merito ai documenti del fascicolo di bilancio, ricordo che le micro-imprese (fino a 350.000 € di fatturato) hanno la possibilità di non redigere la Nota Integrativa, ferme restando tutte le semplificazioni già previste per i bilanci in forma abbreviata. Questa ulteriore semplificazione merita una riflessione: è evidente come venga fortemente compromessa la portata informativa del bilancio per questa tipologia di imprese, in assenza della Nota Integrativa. Anche soggetti quali le banche, che possono accedere direttamente ad altre fonti informative (centrale rischi, banche dati sul merito creditizio), in assenza di una Nota Integrativa completa non possono riclassificare correttamente il bilancio se non chiedendo ulteriori informazioni direttamente all’azienda. A nostro parere è difficile che l’omissione della Nota Integrativa prevista dal Decreto Bilanci possa servire i reali interessi dell’impresa.

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