Bilancio 2016: la vostra struttura amministrativa è pronta per le novità del Decreto bilanci?

Bilancio 2016: la vostra struttura amministrativa è pronta per le novità del Decreto bilanci?

Verso il bilancio 2016: il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, che ha recepito la Direttiva UE 34/13, modifica i requisiti per la redazione del bilancio d’esercizio per tutte le società che seguono la disciplina civilistica ed adottano i Principi Contabili Nazionali, ossia per la maggior parte delle società non quotate. La vostra struttura amministrativa è pronta per fare fronte alle novità che verranno applicate al bilancio per l’esercizio 2016?

Il nuovo quadro normativo, applicabile al bilancio 2016, e per comparabilità, anche all’esercizio 2015, comporterà dei mutamenti da tre punti di vista:

  • Postulati di bilancio: ovvero cosa debba essere rappresentato dal bilancio;
  • Schemi di bilancio: ovvero come dovranno essere rappresentate le informazioni;
  • Principi di valutazione: ovvero come dovranno essere calcolati i valori delle varie poste di bilancio.

Dal punto di vista operativo, l’impatto è limitato all’applicazione dei nuovi schemi e principi. E’ importante che la vostra struttura amministrativa sia pienamente consapevole dei mutati requisiti ed in grado, ove necessario, di adattare tempestivamente le proprie procedure di formazione e redazione di bilancio, eventualmente supportata da esperti informatici e consulenti esterni. Nel presente articolo individuiamo le principali modifiche e i possibili impatti operativi da gestire in vista della redazione del bilancio 2016.
Un importante impatto operativo lo avrà l’introduzione del Rendiconto Finanziario, quale documento autonomo all’interno degli schemi di bilancio. Benché non siano state stabilite particolari modalità di redazione, dal rendiconto devono risultare l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, dall’attività di investimento e da quella di finanziamento. L’introduzione del Rendiconto Finanziario rappresenta in realtà, per le aziende che non lo utilizzano ancora, un’opportunità per migliorare la qualità dei dati gestionali a disposizione della direzione aziendale.

Questo importante strumento può essere realizzato al di fuori del sistema contabile, con elaborazione manuale dei dati oppure mediante il relativo modulo, ove esistente, del proprio gestionale. Tuttavia anche in questo caso occorre ricordare che la redazione del Rendiconto Finanziario non può avvenire in maniera automatica ma richiede una preventiva analisi dei fatti aziendali da un punto di vista finanziario. Si ricorda inoltre che il Rendiconto Finanziario, essendo obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, sarà anch’esso soggetto a certificazione da parte dell’organo di controllo (Collegio Sindacale o Revisori Contabili).

Bilancio 2016: principali modifiche agli schemi di bilancio

Per quanto riguarda la modifica degli schemi di bilancio, le disposizioni prevedono interventi di parziale semplificazione accanto ad interventi che arricchiscono l’informativa richiesta. Tra gli interventi di semplificazione spiccano quelli dell’abrogazione dell’area straordinaria (macroclasse E) e dei conti d’ordine:

  • Scompare infatti la gestione straordinaria dallo schema di Conto economico. I componenti positivi e negativi non ricorrenti (eccezionali) dovranno dal 2016 in poi essere riclassificati alle voci A5 (altri ricavi) e B14 (oneri diversi di gestione) e rientreranno quindi nella differenza tra valore e costo della produzione (A – B); sarà tuttavia necessario individuare e dettagliare tali componenti non ricorrenti in Nota Integrativa per consentire una lettura corretta del bilancio e una conseguente riclassificazione;
  • inoltre, la nuova normativa ha previsto che l'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali dovrà essere fornita in Nota Integrativa eliminando di fatto i conti d'ordine dallo Stato Patrimoniale.

Le disposizioni, invece, che incrementano l’informativa fornita nei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico si riferiscono:

  • ai maggiori dettagli delle voci relative alle c.d. società consorelle, ovvero le imprese sottoposte al controllo della medesima controllante;
  • all’entrata in bilancio dei contratti derivati che ha comportato il loro inquadramento nei prospetti, alle voci di attivo, passivo e netto, oltre alle relative variazioni nella macro- classe D di Conto Economico, ora denominata “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”;
  • Infine, è prevista anche una nuova classificazione in bilancio delle azioni proprie nella “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” a diminuzione del patrimonio netto, e quindi non più con iscrizione nell’attivo, come previsto fino al 31 dicembre 2015.

Le modifiche sopra esposte avranno impatto soprattutto sugli output del sistema contabile aziendale: i dati gestiti dalla contabilità generale dovranno essere esposti in maniera diversa rispetto al passato. Questo richiederà un aggiornamento del sistema gestionale, nella maggior parte dei casi, già previsto nell’assistenza informatica in quanto adeguamento a nuove norme, o, in caso di gestione esterna al sistema, una modifica degli schemi di classificazione extra-contabile finora utilizzati.

Si evidenzia che si è, tutt’ora, in attesa che l’Amministrazione Finanziaria chiarisca il trattamento fiscale delle nuove voci di bilancio introdotte dal “Decreto Bilanci” e definisca la disciplina transitoria. L’impatto più evidente è quello dell’abolizione dell’area straordinaria sulla base imponibile IRAP, esclusa dal Valore della Produzione Netta nella previgente normativa.

Infine, le modifiche agli schemi di bilancio prevedono per le cosiddette micro-imprese la possibilità di non redigere la Nota Integrativa, ferme restando tutte le semplificazioni già previste per i bilanci in forma abbreviata.

Bilancio 2016: cambiano alcuni principi di valutazione

Con riferimento alle valutazioni di bilancio, la nuova normativa è intervenuta sulle immobilizzazioni immateriali, sulla valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli nonché sul trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati. Questo rappresenta un elemento di discontinuità nei valori espressi a bilancio, e per molte aziende dove l’attualizzazione non è una prassi gestionale consolidata, occorre formare adeguatamente la struttura amministrativa al riguardo. In particolare:

  • Partendo dalle immobilizzazioni immateriali, la normativa non prevede più l’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale dei costi di ricerca e di pubblicità. Se l’OIC 24 già prevedeva una limitata capitalizzazione dei costi di ricerca, in quanto potevano essere capitalizzate solo le spese per ricerca applicata, ora rimangono capitalizzabili solo le spese di sviluppo. Dal bilancio 2016 i costi di pubblicità, a meno che non soddisfino stringenti criteri, dovranno essere imputati tutti a Conto Economico.
  • Viene prescritto l’utilizzo del concetto di vita utile quale criterio di ammortamento nel caso dell’avviamento. Solo nel caso in cui la vita utile non sia stimabile, l’avviamento verrà ammortizzato in un periodo non superiore ai 10 anni.
  • Per quanto riguarda l’introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli, la cui definizione è rinviata ai principi contabili internazionali, viene in sostanza stabilito che tutti gli oneri legati a debiti, crediti o titoli, dati dalla differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, debbano essere ammortizzati lungo la vita utile del titolo, del credito e dei debiti attraverso una ripartizione secondo criteri finanziari. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono avvalersi della facoltà di non applicare il costo ammortizzato continuando a valutare i debiti al valore nominale, i crediti al presumibile valore di realizzo e i titoli al costo di acquisto eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore. Tutte le altre imprese dovranno dotarsi degli strumenti extracontabili utili per gestire correttamente l’attualizzazione di queste poste del bilancio, o affidare questi calcoli al personale amministrativo o a soggetti esterni.
  • In maniera analoga, un’altra innovazione riguarda la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati. Viene introdotto l’obbligo di contabilizzazione e di valutazione al “fair value” sia per gli strumenti finanziari derivati di copertura sia per quelli “speculativi”. Si rinvia ai principi contabili nazionali per le tecniche di valutazione. Le variazioni del “fair value” vengono imputate sia a Conto Economico che a Stato Patrimoniale.

Come fare fronte a questi cambiamenti? Da un punto di vista puramente tecnico, per la corretta redazione del bilancio 2016, occorre valutare quanto prima l’adeguatezza degli strumenti utilizzati nella gestione amministrativa, tenendo conto dei possibili benefici derivanti dalla messa a sistema dell’arricchimento informativo richiesto dalla normativa, quale opportunità per meglio comprendere ed analizzare i dati aziendali.

E’ doveroso sottolineare inoltre che questi cambiamenti comportano implicazioni anche in termini di comunicazione; potrebbero infatti cambiare la prospettiva di valutazione dell’azienda da parte di soggetti esterni, in primis dal sistema bancario, in merito al quale rimandiamo alla lettura del relativo articolo.
Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo ad inviare le vostre domande alla rubrica “L’esperto risponde”.

 

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