Quali le novità relative al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dei bilanci 2016?
Il decreto legislativo n.139/2015 ha apportato numerose modifiche agli artt. 2424 (che disciplina il contenuto dello Stato Patrimoniale) e 2425 (che disciplina il contenuto del Conto Economico).
Si riepilogano di seguito le principali modifiche normative apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali che si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’01/01/2016:
- Sono state introdotte specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. “imprese sorelle”).
Contenuto dello Stato patrimoniale:
Nell’attivo di Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie: è inserita la nuova voce “B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, mentre le partecipazioni in altre imprese sono rilevate nella successiva voce “B.III.1.d-bis) - Partecipazioni in altre imprese”; è inserita la nuova voce “B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, mentre i crediti verso altri sono rilevati nella successiva voce “B.III.2.d-bis) – Crediti verso altri”. Nell’attivo di Stato patrimoniale, tra l’attivo circolante: è inserita la nuova voce “C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, mentre i crediti tributari sono rilevati nella successiva voce “C.II.5-bis) - Crediti tributari”, le imposte anticipate sono rilevate nella voce “C.II.5-ter) - Imposte anticipate” e i crediti verso altri sono rilevati nella voce “C.II.5-quater) - Crediti verso altri”; è inserita la nuova voce “C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
Nel passivo di Stato patrimoniale, tra i debiti, è inserita la nuova voce “D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
Contenuto del Conto economico:
Tra i proventi e gli oneri finanziari del Conto economico viene modificata la voce “C.15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate”, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi “relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”; viene modificata la voce “C.16.a - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti”, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi “da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”; viene modificata la voce “C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti”, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi “da imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.
- Vengono eliminate le disposizioni relative ai conti d’ordine. Parallelamente, viene stabilito che la relativa informativa (su impegni, garanzie e passività potenziali) deve essere fornita nella Nota integrativa. In particolare, è stato modificato l’art. 2424 c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale), abrogando il co. 3, ai sensi del quale “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”. Per quanto riguarda l’informativa in Nota integrativa, viene sostituito l’art. 2427 co. 1 n. 9 c.c., ai sensi del quale la Nota integrativa deve indicare “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”. Per contro, viene stabilito che:
- la Nota integrativa deve indicare “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”;
- sono distintamente indicati “gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime” (c.d. “sorelle”).
- Vengono eliminate le voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico. La modifica è stata indotta dall’art. 13 della direttiva 2013/34/UE, che, nel disciplinare gli schemi per la presentazione del Conto economico, non prevede specifiche voci destinate ai componenti di reddito straordinari. In particolare, all’art. 2425 c.c. (che disciplina il contenuto del Conto economico), è eliminata la classe “E) Proventi e oneri straordinari”, comprendente le voci:
- 20 - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
- 21 - Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Viene, inoltre, eliminato il risultato intermedio “Totale delle partite straordinarie (20-21)”.Conseguentemente, vengono rinumerate le successive voci del Conto economico.
Per quanto riguarda l’informativa in Nota integrativa, viene eliminata la disposizione contenuta nell’art. 2427 co. 1 n. 13 c.c., che richiede di indicare in Nota integrativa “la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile. In sua sostituzione, si richiede che siano fornite informazioni circa “l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.