In caso di fusione per incorporazione, se la società incorporata è parte di un giudizio in corso, questo può proseguire?
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la fusione non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Si realizza, dunque, un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingue dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante (Cass. 21 aprile 2012 n. 6058).
Alla luce di ciò in particolare i creditori potranno fare valere le loro pretese nei confronti del patrimonio della società incorporante, mentre i soci diventano soci della società che deriva dalla fusione. Tanto risulta espressamente disciplinato all’art. 2504 bis cod. civ. nel testo riformato dal D.Lgs. 6/2003 secondo cui la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipanti alla fusione.
Sul piano degli effetti processuali in ipotesi di processo pendente la fusione della società parte del processo non produce l’interruzione del giudizio per estinzione di un soggetto giuridico come avverrebbe in caso di cancellazione della società o di morte di persona fisica, ma si verifica una successione nel processo da parte della società incorporante che subentrando nelle posizioni giuridiche della incorporata ne prosegue anche i rapporti processuali in corso. In sostanza ove la società incorporata fosse parte di un giudizio in corso, l'incorporante subentrerebbe automaticamente nel giudizio proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione. A tale fine l'incorporante dovrà costituirsi nel giudizio pendente al fine di dare validamente impulso allo stesso.
Resta inteso che la società incorporata essendo orami estinta non potrà più essere parte del giudizio che invece proseguirà da o nei confronti della incorporata.