E’ possibile pignorare le quote di una s.a.s?
E' principio unanime in dottrina ed in giurisprudenza che le quote delle società di persone non possano essere espropriate finché non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore (artt. 2270, 2289 e 2305 c.c.).
Tale conclusione, seppure non esplicitamente codificata, si fonda sulla disciplina delle società personali e, in particolare, sul fatto che i rapporti tra i soci sono caratterizzati da un elemento fiduciario (il cd. intuitus personae), che consente il trasferimento della partecipazione sociale solo con il consenso di tutti i soci (o di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale).
Della questione si è occupata la Suprema Corte che, con sentenza n. 15065/2002, ha affermato, per la prima volta, l’espropriabilità della quota nell’ipotesi in cui i patti sociali della società prevedano la libera cedibilità della stessa.
Più precisamente la Corte ha ritenuto che “l’espropriabilità delle quote delle società personali liberamente trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l’inespropriabilità, in deroga al principio sancito in via generale dall’art. 2740 c.c.” e che l’espropriabilità va affermata anche quando la libera circolazione della quota è limitata – dai patti sociali - dall’attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli altri soci. In tali casi le quote possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società (nello stesso senso anche Cass. Civ. 7886/2006).
Alla luce di quanto esposto emerge pertanto che il creditore particolare del socio di società di persone può aggredire con l’espropriazione forzata la quota di partecipazione del socio nella società se le quote della società sono, per disposizione dei patti sociali, liberamente trasferibili o sono trasferibili con il consenso del cedente e del cessionario (salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci).