TRUST IMMOBILIARE – come proteggere i beni dai creditori
Il trust immobiliare risponde all’esigenza di gestire diversi immobili e proteggere gli stessi da aggressioni o procedure concorsuali future in maniera più flessibile e sicura rispetto al loro conferimento in una società a responsabilità limitata o in un fondo patrimoniale.
Il trust immobiliare consente infatti una netta segregazione tra il patrimonio del disponente (il proprietario originale), quello del gestore del bene (il trustee), e quello del beneficiario: i beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee stesso, [né da quelli del disponente e del beneficiario, ma solamente dai creditori particolari del trust.
In questo modo si creano dei beni “blindati”, sottoposti ad un vincolo di destinazione, e cioè destinati al raggiungimento di un determinato scopo, prefissato dal disponente nell’atto istitutivo del trust.
L’istituzione di un trust può interessare per esempio il proprietario di diverse unità immobiliari, magari costituenti i beni familiari, che desideri ottenere da questi un reddito avendo al contempo la garanzia che i beni siano protetti da possibili future azioni da parte di creditori. Si tratta di una soluzione certamente valida e alternativa rispetto alla possibilità, oggi molto più diffusa in Italia, della costituzione di una società a responsabilità limitata cui conferire i beni. Il trust immobiliare, rispetto a quest’ultima soluzione, può presentare diversi tipi di vantaggi, di natura fiscale ma non solo: si tratta infatti di una operazione meno costosa, grazie alla quale si ha la possibilità di:
• gestire con maggiore facilità il patrimonio immobiliare
• ridurre le spese di gestione
• porre contestualmente le basi per una suddivisione ereditaria dell’intero patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali beni (per esempio nel caso di un ricambio generazionale o di una eredità).
La maggior duttilità e sicurezza del trust rende tale istituto preferibile anche al fondo patrimoniale, che presenta una struttura ben più rigida, disciplinata dagli articoli 167 e ss C.C.
Il fondo patrimoniale consente infatti ai coniugi di destinare il patrimonio ai bisogni della famiglia, rendendo conseguentemente i beni non soggetti ad esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tuttavia, dal punto di vista della destinazione dei beni, il trust è più duttile, potendo essere costituito anche, ad esempio, da una coppia di fatto in assenza di matrimonio, o da una persona vedova o nubile o da un terzo anche in favore di una futura famiglia. Inoltre il venir meno, per qualunque ragione, del vincolo matrimoniale, che nel fondo patrimoniale è causa di cessazione del medesimo (salvo che vi siano figli minori, nel qual caso il fondo perdura sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio), nel trust non trova alcun limite.
I vantaggi fiscali del trust immobiliare rappresentano certamente un altro aspetto di particolare interesse, ma necessitano di una valutazione specifica del caso concreto, poiché devono essere considerate alcune varianti, quali ad esempio:
• la natura del disponente: persona fisica o società?
• l’ assegnazione al beneficiario di tutti o solo di una parte dei proventi della gestione dei beni?
• la variabile geografica: l’atto è stato istituito in Italia? gli immobili oggetto del trust si trovano in Italia o all’estero?.
Non vi è un’unica soluzione ottimale per gestire e proteggere in beni dai creditori, ma il trust immobiliare ha tutte le carte in regola per essere applicato efficacemente in alternativa a soluzioni, quale il fondo patrimoniale, più tradizionalmente impiegate in Italia.